Bonus prima casa under 36, proroga per il 2023

Requisiti e regole: come funziona

Il contesto, in cui le agevolazioni fiscali dello Stato si muovono, risulta particolarmente legato ai cambiamenti proposti dall’Europa. L’obiettivo generale di garaoverweightcare on schuhe damen overweightcare denturaix overweightcare bmx fahrrad tongkhonoithatnhapkhau alviero martini chennaiescortservices.co.in geox sito ufficiale smith and soul trinkflasche edelstahl alviero martini bmx fahrrad abrardiagnostics ntire questi sostegni economici ai cittadini è quello di migliorare la condizione di molti degli edifici e strutture presenti nel Paese. Al momento infatti in Italia c’è una forte spinta a rimediare a problemi di natura strutturale di abitazioni, immobili o edifici diversi, per adeguarsi in parte alle normative europee. Per questo motivo il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 l’agevolazione ideata per incentivare gli acquisti delle prime case da parte degli italiani under 36. Tale misura va quindi a sostenere il mercato immobiliare, favorendo una categoria della popolazione: i più giovani, che spesso deve fare i conti con le ristrettezze economiche dovute al basso livello medio dei salari italiani e all’alto costo della vita.

COME FUNZIONA IL BONUS PRIMA CASA UNDER 36?

L’Agenzia delle Entrate prevede due diversi benefici:

  1. Per le compravendite di prime case non soggette a Iva viene garantita l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
  2. Per quelle che invece sono soggette a Iva, oltre all’esenzione delle tre imposte, viene riconosciuto un credito d’imposta, pari all’ammontare dell’Iva corrisposta al venditore.
IL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta può essere fruito in diversi modi:

  • Può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
  • Può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
  • Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, dove deve essere etichettato con il codice tributo “6928”, o anche in esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, ossia i mutui.

Come per tutti gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche l’acquisto di una prima casa per gli under 36 è esente poi dall’imposta di bollo.

I BENEFICIARI

I beneficiari dell’agevolazione sono sia gli acquirenti che i mutuatari che, nell’anno di stipula del contratto, non hanno ancora compiuto il 36esimo anno di età e il cui Isee non superi i 40mila euro annui. L’Isee viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Per rendere più chiaro il concetto: per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020.
L’Isee a cui fa riferimento il bonus è quello ordinario, riferito appunto al reddito complessivo familiare al 31 dicembre del secondo anno antecedente l’acquisto della casa. Può però essere utilizzato, in determinati casi, anche l’Isee corrente.
È possibile far riferimento all’indicatore di reddito più recente:

  1. se l’acquirente è stato sospeso o ha perso il lavoro;
  2. se gli sono stati interrotti i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari;
  3. se ha subito una diminuzione superiore al 25% del reddito familiare complessivo (rispetto all’Isee ordinario) oppure una diminuzione superiore al 20% della situazione patrimoniale (rispetto all’Isee ordinario)

Se gli acquirenti sono più di uno? I requisiti non devono per forza comune a tutte le parti coinvolte nell’atto di compravendita. Chi non li possiede, semplicemente sarà soggetto al regime fiscale ordinario, invece chi li ha potrà accedervi.

ALTRI REQUISITI

I requisiti si aggiungono a quelli stabiliti per usufruire dell’agevolazione prima casa attiva anche per chi ha più di 36 anni. Ovviamente si tratta di un’eccezione rispetto alla regola. La condizione necessaria, stabilita dal Fisco, è che l’acquirente:

  1. abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
  2. dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
  3. deve dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
GLI IMMOBILI

Gli immobili ammessi al beneficio, sono quelle che rimandano alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa, quindi” rientrano quelli classificati o classificabili nelle categorie catastali:

  • A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11
  • le pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato)

Gli immobili all’asta possono essere oggetto di bonus.

GLI ATTI AGEVOLABILI

In merito agli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti quelli che comportano:

  • il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o anche quota di comproprietà),
  • il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.

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