Cosa sono le Pertinenze immobiliari?

Cosa rappresentano le pertinenze immobiliari?

In base a quanto stabilito dal Codice Civile, il termine “pertinenza” si riferisce a tutto ciò che è destinato in modo duraturo per servire o abbellire un altro oggetto, che sia un bene mobile o immobile. Per un bene ad essere considerato pertinenza di un altro, è necessario che tra i due esista un “vincolo pertinenziale”, che denota un legacontainerrestaurante chennaiescortservices tata scarpe denturaix.com alviero martini smith and soul containerrestaurante borse la milanesa oscarspansalon.com chennaiescortservices fishing kayak containerrestaurante chennaiescortservices eastpak padded pakr danro.gr me di strumentalità e complementarietà funzionale.

La presenza o assenza di pertinenze immobiliari può influenzare notevolmente la vendita o l’acquisto di una proprietà.

Qual è il significato preciso di “pertinenza” in riferimento a un immobile?

La legge stabilisce che le agevolazioni fiscali per la “prima casa” si applicano anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione (se acquistate contemporaneamente o in momenti diversi rispetto all’acquisto del “bene principale”). Questa norma specifica che sono considerate pertinenze, fino a un massimo di una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili come C/2, C/6 e C/7, purché siano destinate a servire l’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Dunque, c’è una distinzione tra proprietà e pertinenza: la proprietà è un diritto, mentre la pertinenza è una caratteristica di un oggetto che serve a un altro oggetto.

Nel concreto, cosa rappresentano le pertinenze?

Il concetto di pertinenza di un bene rispetto a un altro dipende dalla circostanza in cui la pertinenza sia destinata al “servizio o abbellimento” (articolo 817 del codice civile) del “bene principale”. Il legame di pertinenza può sussistere tra due beni mobili (come una radio e un’auto), tra un bene mobile e uno immobile (come un’antenna televisiva e una casa) e tra due beni immobili (come un garage e una casa).

In breve, il legame di pertinenza può esistere:
tra beni mobili (ad esempio, la ruota di scorta è pertinenza dell’auto);
tra un bene mobile e un bene immobile (ad esempio, gli strumenti sono pertinenze di un terreno agricolo);
tra beni immobili (ad esempio, il giardino è pertinenza dell’abitazione).

Quando si può considerare che un bene sia una pertinenza?

Occorre che tra i beni esista il cosiddetto “vincolo pertinenziale“, che implica un legame di strumentalità e complementarietà funzionale. La pertinenza deve essere accessoria e complementare rispetto al bene principale, e i beni singoli devono essere autonomi e funzionali per sé stessi.

In pratica, un bene è considerato una pertinenza quando due elementi sono presenti:
un elemento oggettivo, ossia la destinazione durevole nel tempo di un bene accessorio al servizio o all’abbellimento di un bene principale;
un elemento soggettivo, ossia il desiderio del titolare del bene principale di stabilire il vincolo pertinenziale.

Di fatto, il vincolo pertinenziale si instaura quando il titolare del bene principale e del bene accessorio decide che uno deve servire l’altro. Questo titolare non deve necessariamente essere il proprietario, ma può essere anche chi ha il diritto di utilizzare il bene, come ad esempio chi ne ha l’usufrutto.

Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze di un immobile, è fondamentale comprendere che la pertinenza non deve essere fisicamente attaccata al bene principale, ma può essere anche distante da esso. Non esiste una distanza massima consentita: non è necessario che la pertinenza sia nelle immediate vicinanze del bene principale, ma è sufficiente che i due beni si trovino nello stesso comune.

Il legame tra bene principale e pertinenza è di natura funzionale e richiede solo che uno sia destinato a servire l’altro in modo duraturo. Inoltre, poiché la pertinenza è funzionalmente autonoma, può essere censita separatamente.

Di solito, le pertinenze di una casa sono classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta, magazzino e locali di deposito), C/6 (posti auto, rimessi, autorimesse senza scopo di lucro, stalle e scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), e questa classificazione è rilevante per determinare la base imponibile nel momento del rogito notarile. Il proprietario di una casa è tenuto a pagare imposte anche sulle pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7.

Quali pertinenze sono esentate dall’IMU?

Le pertinenze rientrano nello stesso regime agevolato dell’abitazione: quindi, se ad esempio si acquista una casa con un posto auto, le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” si applicano anche al posto auto.

Ma quante pertinenze possono rientrare nella categoria di “prima casa”? Le agevolazioni riguardano solo l’acquisto di una singola pertinenza per ogni categoria catastale. Per le pertinenze classificate come C/2, C/6 e C/7, l’IMU è esclusa per un massimo di un’unità pertinenziale per categoria.

Quindi, se si acquistano un magazzino e un posto auto come pertinenze, entrambi rientrano nel regime agevolato. Se invece si acquistano due posti auto, le agevolazioni si applicano solo a uno di essi.

Le pertinenze vengono vendute insieme alla casa?

Vendita congiunta delle pertinenze con l’immobile: Nel contesto delle transazioni immobiliari, è cruciale comprendere l’importanza delle pertinenze, poiché, in accordo con il Codice Civile, queste seguono il destino del bene principale, a meno che ci siano indicazioni diverse. Per esempio, se il proprietario di una residenza che include un garage decide di cedere la sua proprietà, il compratore acquisisce automaticamente, insieme all’abitazione, anche il garage come pertinenza, a meno che non sia specificato diversamente nel contratto. Tuttavia, va notato che è altresì possibile effettuare l’acquisto in maniera separata per l’immobile e le sue pertinenze (solo se esplicitamente concordato nell’accordo). In tal caso, saranno redatti documenti distinti e nell’atto di cessione delle pertinenze dovrà essere chiaramente indicato che il bene è destinato a servire l’immobile già acquisito dal compratore.

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